La Normativa

Un po di chiarezza !

A seguito del susseguirsi di vicende incresciose causate dall’inadeguatezza dell’informazione in merito alla normativa che attualmente regola l’uso del monoruota elettrico, riteniamo opportuno chiarire l’ambito di applicazione della direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, relativa all’uso del monoruota elettrico.

il primo documento che andremo ad esaminare è una lettera del Ministero dei Trasporti, la numero 26702 del 20 marzo 2007, che, a seguito di una nota presentata da HT Srl (società che importa per l’Italia i Segway Personal Transporter), prevede che il “mezzo di locomozione auto bilanciante denominato “Segway Personal Transporter” possa circolare: su “marciapiedi”, “aree pedonali” e “piste ciclabili” definiti dall’art. 3 del Codice della Strada.

Il Segway, denominato anche “biga elettrica” è un mezzo a due ruote parallele con un asta dotata di relativo manubrio avente lo scopo di cambiare direzione.

Tale mezzo di trasporto, definito “personal transporter” come si leggerà nella nota rilasciata dal Ministero dei Trasporti scaricabile cliccando sul pulsante sottostante, deve circolare sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, nelle zone a traffico pedonale e sulle strade dove manca la banchina pedonale, si dovrà porre sull’estremo lato destro della carreggiata.

In pratica si dovrà comportare esattamente come un pedone!

Vediamo ora la relazione che intercorre tra il Segway ed il monoruota elettrico.

Il Manuale  Prescrizione e decadenza nel diritto civile (Giappichelli editore) , alla pagina 284, nella nota 145-146 esplica il concetto fondamentale dell’equiparazione tra i due personal transporter

Anche il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, su richiesta di “classificazione” da parte di un comando di Polizia Locale, a seguito di un incidente stradale, ha espresso e confermato tale concetto, come si evince dalla seguente lettera.

In conclusione possiamo fare alcune considerazioni :

  • Il monoruota non trova riconoscimento come “veicolo” nel codice della strada, in quanto, secondo l’ art. 190 CDS vengono definiti veicoli tutti i mezzi aventi due o più ruote.
  • Il monoruota non è un acceleratore di andatura perché è provvisto di motore elettrico ma non sfrutta l’energia muscolare, come invece accade per monopattini, skate, pattini e similari.
  • Il Monoruota è equiparato alla Biga elettrica, denominata Segway e deve attenersi alla stessa norma ministeriale

 

Copia della direttiva del ministero dei trasporti

Uso in italia del personal transporter

L’utilizzo del personal transporter non è, allo stato, regolato da alcuna norma del Codice della Strada italiano.

L’unica trattazione è una lettera del Ministero dei Trasporti, la numero 26702 del 20 marzo 2007, che, a seguito di una nota presentata da HT Srl (società che importa per l’Italia i Segway Personal Transporter), prevede che il “mezzo di locomozione auto bilanciante denominato “Segway Personal Transporter” possa circolare: su “marciapiedi”, “aree pedonali” e “piste ciclabili” definiti dall’art. 3 del Codice della Strada, dettando le seguenti limitazioni:

·      il Segway PT non rientra tra gli acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 190 del CdS in quanto trattasi di mezzo non funzionante a propulsione esclusivamente muscolare;

·      l’ambito di utilizzo del Segway PT è riconducibile a “marciapiedi”, “aree pedonali” e “piste ciclabili” definiti all’art. 3  del Codice della Strada (CdS), con le seguenti limitazioni:

° velocità massima non superiore a  6 Km/h con sistema di limitazione predisposto dal costruttore, per le “aree pedonali” e per i “marciapiedi”;

° velocità massima non superiore a 20 Km/h su piste ciclabili;

° obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi;

° divieto di utilizzo a conducenti con età inferiore ai 16 anni;

° divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità. Per esempio marciapiedi e piste ciclabili per niente o poco illuminate durante le ore notturne.

(Tali limitazioni non sussistono per quanto riguarda un possibile utilizzo del mezzo da parte della forze armate di cui all’art. 11 c. 1 del CdS e agli enti o corpi equiparati ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, e da parte delle polizie municipali.)

·      le norme comportali da rispettare da parte dei conducenti del mezzo sono derivate da quelle di cui all’art. 190 del CdS – comportamento dei pedoni – con le precisazioni riportate in allegato 1.

Si rappresenta infine che lo scrivente comunicherà l’esito della valutazione della citata commissione “veicoli atipici” di questo Dipartimento ai fini della proposta legislativa da avanzare presso le sedi competenti per l’inquadramento del Segway PT all’interno del Codice della Strada.


ALLEGATO 1

– Comma I: si conferma solo il primo periodo secondo cui “I pedoni devono circolare sui marciapiedi,  sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”. Si vieta, pertanto, l’utilizzo del mezzo fuori dai centri abitati.

– Comma II: si conferma il testo contenuto per cui “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

– Comma III: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma II”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

– Comma IV: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni”. Quindi, lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

– Comma V: si conferma il testo contenuto per cui “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dall’utilizzatore del Segway.

– Comma VI: si conferma il testo contenuto per cui “E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate”. Quindi lo stesso tipo di comportamento deve essere osservato dal conducente del mezzo.

– Commi da VII a IX: il testo contenuto non è rilevante in quanto non attiene il comportamento che deve osservare il conducente del mezzo in esame.

– Comma X: si conferma il testo contenuto per cui “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19,95 a Euro 81,90”.